Il fideiussore è consumatore solo se la garanzia è rilasciata per finalità estranee alla sua attività professionale

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Cass. Sez. I,11.11.2025 n. 29746

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – consumatore – nozione –condizioni

Deve ritenersi “consumatore” solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.

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