Con la nuova revocatoria fallimentare si distingue tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie

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Cass. Sez. I, 15.3.2026 n. 5848

Diritto dell’insolvenza e della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – rimesse in conto corrente – natura solutoria o ripristinatoria – rilevanza

In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.

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