L’applicazione in concreto della clausola di salvaguardia deve essere provata dalla banca

 In News

Cass. Sez. III,17.10.2019 n. 26286

Diritto bancario – contratti bancari – interessi – usura – clausola di salvaguardia – applicazione – onere della prova – ripartizione

In tema di rapporti bancari l’inserimento di una clausola di salvaguardia, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interesse convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del tasso soglia antiusura previsto dall’art. 2/4 Legge 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi
in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di avere regolarmente adempiuto all’impegno assunto.

Post recenti