Se al proprietario viene eccepita l’usucapione, è sufficiente che lui provi un proprio titolo valido di acquisto

Cass. Sez. II, 23.7.2015 n. 15539

Diritto immobiliare – rivendica – eccezione di usucapione – prova

In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto sostenga – in via riconvenzionale o in via di eccezione – di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l’onere probatorio posto a carico dell’attore in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.