Il fallimento del terzo datore di ipoteca può comportare la revocabilità della garanzia prestata come atto a titolo gratuito

Cass. Sez. I, 19.4.2016 n. 7745

Diritto fallimentare – azione revocatoria – atti a titolo gratuito – garanzia – condizioni

Le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito; questo principio è senz’altro applicabile anche alla revocatoria fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell’atto (di prestazione di garanzia); il quale atto, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito – con conseguente inapplicabilità dell’art. 64 l.fall. -, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito. All’inverso, deve ritenersi che la garanzia reale che sia prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi dell’art. 64 l.fall., alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti.