La garanzia verso il terzo assuntore di concordato fallimentare può essere escussa solo dai creditori e non anche dal curatore

Cass. Sez. I, 3.11.2016 n. 22284

Diritto fallimentare – concordato fallimentare – assuntore – garanzia – escussione- legittimazione

Va soggiunto che la garanzia prestata dal terzo assuntore del concordato, benché corrisponda anche all’interesse del debitore che formula la proposta di concordato cui essa serve da supporto, è ovviamente prestata a beneficio esclusivo dei creditori. La titolarità attiva del rapporto di garanzia non è dunque certamente in capo al fallito; e tanto basta a escludere che la pretesa legittimazione del curatore a escuterla possa trovare fondamento nella previsione dell’art. 43 l.fall., giacché tale norma attribuisce al curatore la legittimazione a far valere in giudizio i diritti esistenti nel patrimonio del fallito, ma non quelli facenti capo a terzi.