La tenuta delle scritture contabili non impedisce l’accertamento induttivo

Cass. Sez. Trib., 18.11.2014 n. 24482

Diritto tributario – accertamento induttivo – condizioni

L’ufficio finanziario, allorché ravvisi “gravi incongruenze” tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, può procedere all’accertamento induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente in regola. Invero i cosiddetti studi di settore, idonei a fondare semplici presunzioni, sono da ritenere supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti, che possono essere utilizzati dall’ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finché il contribuente non ne dimostri l’infondatezza mediante idonea prova contraria.