Anche lo spedizioniere può essere trasportatore della merce

Cass. Sez. III, 20.6.2014 n. 14089

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto di spedizione – trasporto della merce – obblighi

Il contratto di spedizione è un mandato col quale “lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”; si tratta cioè di un mandato senza rappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o in parte, l’esecuzione del contratto di trasporto, si porranno a suo carico gli obblighi del vettore e, affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell’art. 1741 cc, è necessario che egli assuma l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell’operazione complessiva.