Basta la spedizione della lettera raccomandata di messa in mora: la consegna al destinatario si presume

Cass. Sez. II, 28.11.2013 n. 26693

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – costituzione in mora del debitore

L’atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione; nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, dovendo costui provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. Questo perché la ricevuta di spedizione dall’ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e quindi della sua conoscenza ex art. 1335 cc.