La sostituzione del creditore non equivale a surrogazione nella procedura esecutiva

Cass. Sez. VI, 17.11.2020 n. 26054

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione surrogatoria – sostituzione nell’esecuzione – rinuncia del creditore – estinzione – sussistenza

La domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all’impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione del processo esecutivo.