La separazione consensuale ed il suo contenuto

Cass. Sez. I, 19.8.2015 n. 16909

Diritto della famiglia – separazione personale dei coniugi – separazione consensuale – contenuto

La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dagli accordi che i coniugi concludono in riferimento al regime di vita separata, in base alla situazione pregressa e riguardanti le altre statuizioni economiche. Per questo motivo l’accordo mediante il quale i coniugi pongono fine in maniera consensuale alla convivenza può contenere altre pattuizione, diverse da quelle che integrano il suo contenuto tipico e che ad esso non sono immediatamente riferibili. Questi accordi sono collegati solo in via estrinseca con il patto principale e sono relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti in occasione della separazione stessa, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di una libera autonomia contrattuale. Queste pattuizioni – lecite, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali, purché non ledano diritti inderogabili – servono a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali,ex art. 1321 c.c., e hanno come fine quello di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti.
Ne consegue che i coniugi possono concludere accordi nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale. Gli accordi aventi causa concreta – volti a rispondere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione – si differenziano da quelli aventi mera occasione nella separazione – finalizzati semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non ha senso per le parti rimangano invariate – ma possono convivere entrambi nello stesso atto. Queste tipologie di pattuizioni sono autonome e riguardano profili tra loro pienamente compatibili, anche se il trattamento sarà diverso. Se una delle parti, infatti, ne chiede la modifica o la conferma – in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi) o in sede di divorzio – è possibile la modificazione degli accordo solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c. (efficacia del contratto).