L’associazione tra segni distintivi non è sinonimo di confondibilità tra essi

Cass.. Sez. I civ., 17.2.2015, n. 3118

Società – protezione del marchio – contraffazione – confondibilità tra i marchi

Per i marchi forti la contraffazione imputabile al marchio successivo e similare non viene meno, non solo quando le varianti o modificazioni siano lievi, ma neppure quando siano consistenti e rilevanti, sempreché vi sia appropriazione dell’identità sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza l’attitudine individualizzante di quello anteriore». Ciò vuol dire che quando, per effetto delle varianti o modificazioni, il nucleo ideologico espressivo che è proprio del marchio anteriore resti impregiudicato e cioè non confondibile con il secondo, la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un’impresa titolare di un marchio (anche se marchio forte) di vietare ad un’altra l’uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell’altra impresa.