Cass. Sez. I, 25.1.2017 n. 1931
Diritto bancario – centrale rischi – segnalazione – illegittimità – danni – prova – necessità
Anche ammettendo che l’attività di segnalazione in centrale rischi della Banca d’Italia da parte di un istituto bancario sia qualificabile come attività pericolosa ex art. 2050 cc, non solo questa norma esclude un’ipotesi di responsabilità oggettiva richiedendo comunque la prova del nesso di causalità ma, in caso di segnalazione illegittima, il danno subito dal cliente oggetto della segnalazione deve essere dimostrato non potendosi ritenere in re ipsa.