La scissione negativa non è consentita

Cass. Sez. I, 20.11.2013 n. 26043

Diritto societario – scissione

Qualora la scissione non sia stata realizzata per finalità tipiche ma per attribuire essenzialmente a una società neocostituita un apparente stato di solvibilità, si realizza una non consentita ipotesi di scissione c.d. negativa. Ricorre tale ipotesi quando il valore reale del patrimonio assegnato alla società nata dalla scissione sia negativo. Tale scissione è da ritenere non consentita in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e conseguentemente non potrebbe aversi una distribuzione di azioni. Ciò nonostante, dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l’iscrizione dell’ultimo atto della scissione nel registro delle imprese l’invalidità della scissione non può essere più pronunciata.