Cass. Sez. III, 30.3.2015 n. 6393
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – conto corrente bancario – pignoramento
Mentre, nel conto corrente ordinario le reciproche rimesse sono inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto (il saldo del quale è esigibile alla scadenza stabilita: art. 1823 cc), in quello bancario, invece, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito. Il conto corrente bancario da luogo ad un rapporto giuridico unitario, che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative. Mentre, dunque, il creditore ben può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, una volta che esse siano, invece, affluite sul conto corrente bancario il pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non i singoli versamenti; e ciò perché il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente.