La banca che suggerisce l’investimento non adeguato deve sempre profilare il cliente investitore e motivare l’inadeguatezza

Cass. Sez. I, 30.3.2015 n. 6376

Diritto finanziario – obbligo informazioni – adeguatezza investimento – condizioni

La banca deve adempiere all’obbligo della “profilatura” del cliente, prima di fargli acquistare i prodotti finanziari richiesti e cioè deve raccogliere e valutare le informazioni necessarie a ricostruire il profilo di rischio dell’investitore. Non può considerarsi soddisfatto tale obbligo qualora nel contratto, la casella relativa al diniego di informazioni da parte dell’investitore rechi il contrassegno e qualora la banca segnali l’operazione richiesta come non adeguata. Infatti le informazioni provenienti dal cliente non legittimano alcun automatismo nella valutazione dell’operazione richiesta e non è sufficiente una mera dicitura di “operazione non adeguata”, senza una motivazione specifica delle ragioni che sconsigliano l’investimento, cui deve seguire la richiesta scritta del cliente di dare ugualmente corso all’operazione.