Cass. Sez. II, 30.9.2014 n. 20643
Diritto dello obbligazioni e contratti – obbligazioni pecuniarie – mezzi di pagamento – assegno bancario – rifiuto del creditore – condizioni
Nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo. Per quanto poi riguarda l’assegno bancario, questo non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, e ciò può giustificare il rifiuto del creditore di accettare il pagamento a mezzo appunto di assegno bancario. Tale giustificazione può risiedere nell’incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura degli stessi.