Revocatoria fallimentare: lo scoperto di conto non prova di per sé la conoscenza dello stato di insolvenza

Cass. Sez. VI, 19.11.2013 n. 25952

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – azione revocatoria fallimentare

Il fatto che l’imprenditore poi fallito avesse avuto una costante scopertura del conto corrente bancario, non costituisce di per sé prova della conoscenza del suo stato di insolvenza da parte della banca perché si tratta di circostanza equivoca, che potrebbe essere indicativa anche della fiducia riposta dalla banca nelle capacità economiche del proprio cliente, e che non può costituire elemento presuntivo così grave da fondare da solo la prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare e cioè della conoscenza dello stato di insolvenza.