Cass. Sez. VI, 19.11.2013 n. 25952
Diritto commerciale – Diritto fallimentare – azione revocatoria fallimentare
Il fatto che l’imprenditore poi fallito avesse avuto una costante scopertura del conto corrente bancario, non costituisce di per sé prova della conoscenza del suo stato di insolvenza da parte della banca perché si tratta di circostanza equivoca, che potrebbe essere indicativa anche della fiducia riposta dalla banca nelle capacità economiche del proprio cliente, e che non può costituire elemento presuntivo così grave da fondare da solo la prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare e cioè della conoscenza dello stato di insolvenza.