La definizione e la valenza del rendiconto nelle società di persone

Cass. Sez. I, 25.1.2016 n. 1261

Diritto societario – società di persone – rendiconto – definizione

Per rendiconto deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, che è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività.
Nelle società di persone, l’art. 2262 cc prevede che ciascun socio, dopo l’approvazione del rendiconto, ha diritto alla divisione ed alla distribuzione degli utili, mentre nelle società di capitali occorre la previa deliberazione assembleare ex art. 2433 c.c., che, preso atto della sussistenza di utili nel bilancio, ne autorizzi la distribuzione. Ne consegue che il diritto agli utili per il socio di società personale è subordinato alla sola approvazione del rendiconto.