La quota di partecipazione a un fondo può essere oggetto di pegno ma secondo quanto prevede l’art. 2800 cc

Cass. Sez. VI, 11.6.2020 n. 11117

Diritto delle obbligazioni e contratti – pegno – oggetto – quota di un fondo – ammissibilità – condizioni

La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall’obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall’art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa.