Cass. Sez. I, 24.8.2015 n. 17111
Diritto bancario e finanziario – credito alle imprese – privilegio speciale – insussistenza
Il Dlgs. n. 123 del 1998 prevede interventi pubblici di sostegno alle imprese che possono essere attuati nelle forme più diverse: “credito d’imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. In caso di revoca è previsto il privilegio speciale del credito di restituzione verso l’impresa stessa con preferenza rispetto a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il privilegio inoltre è riconosciuto solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche e non al credito della banca erogatrice del mutuo.