Contratto d’opera professionale con l’ente pubblico

Cass. Sez. I, 24.8.2015 n. 17084

Del lavoro autonomo – delle professioni intellettuali – prestazione d’opera intellettuale

L’assunzione di obbligazioni a carico dell’Amministrazione pubblica può sorgere esclusivamente da un contratto redatto, a pena di nullità, in forma scritta, apparendo irrilevanti eventuali atti unilaterali della stessa Pubblica Amministrazione che non si traducano in un documento contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal soggetto incaricato nel quale siano indicate specificamente le prestazioni e il compenso da corrispondere.
Tale principio generale ha indubbia valenza costituzionale, quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., quale strumento di garanzia della regolare attività amministrativa, nell’interesse del cittadino e della stessa P.A..
Gli incarichi professionali devono essere conferiti in forma scritta a pena di nullità mediante stipulazione di un contratto d’opera professionale, essendo irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’ente pubblico che abbia autorizzato o direttamente conferito l’incarico al professionista in assenza del contratto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal professionista.
Non sussiste, dunque, valida obbligazione contrattuale ove il conferimento dell’incarico al professionista venga autorizzato dall’organo collegiale rappresentativo dell’ente pubblico e lo stesso ente comunichi l’intervenuta deliberazione, pur se intervenga successivamente l’eventuale accettazione del professionista incaricato, anche in forma scritta.
L’incontro di volontà deve essere contestuale, e cosi la sottoscrizione delle parti, ai sensi dell’art. 17 r.d. n. 2240/1993 che ammette il contratto per corrispondenza solo quando esso intercorra tra la P.A. e ditte commerciali.