L’estensione del privilegio ipotecario riguarda solo gli interessi corrispettivi e non anche quelli moratori

Cass. Sez. III, 30.3.2015 n. 6403

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – ipoteca – interessi moratori – privilegio ipotecario – esclusione

In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855, comma secondo, cod. civ., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l’espressione “capitale che produce interessi” circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo.