La differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva

Cass. Sez. II, 15.4.2014 n. 8735

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – prescrizione presuntiva

La prescrizione estintiva consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e ciò allo scopo di garantire la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione presuntiva (o impropria) invece ha tutt’altra struttura e finalità, in quanto essa parte dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa.
In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.