La prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare contro gli amministratori decorre dalla conoscibilità dell’insufficienza dell’attivo sociale

Cass. Sez. I, 12.6.2014 n. 13378

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – azione di responsabilità – prescrizione – decorrenza

Per l’azione di responsabilità contro gli amministratori promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fallimentare, il termine di prescrizione decorre dalla conoscibilità esteriore dell’incapienza patrimoniale, e quindi dell’insufficienza dell’attivo sociale a soddisfare i debiti.
L’insufficienza patrimoniale può rendersi palese prima, dopo, o al momento del fallimento.
Neppure l’insolvenza conclamata, presupposto della dichiarazione di fallimento, può essere automaticamente identificata con l’insufficienza patrimoniale, requisito per l’esercizio dell’azione di responsabilità dei creditori: e ciò, perché l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni non dipende dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), quanto piuttosto dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito.
L’onere della prova dell’insufficienza patrimoniale è a carico del curatore ed esiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento: salva la prova contraria, a carico dell’amministratore, della diversa data di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.