Per la prova della cessione di crediti in blocco non è sufficiente la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Cass. Sez. III, 6.2.2024 n. 3405

Diritto bancario e dei mercati finanziari – cessione dei crediti in blocco – prova – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – insufficienza

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.