Il pegno irregolare non è revocabile e la banca può incamerare in via definitiva la somma ricevuta a garanzia

Cass. Sez. I, 21.11.2014 n. 24865

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – pegno irregolare – compensazione

Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell’art.53 l.f. per il soddisfacimento del proprio credito, e l’incameramento in via definitiva del denaro o delle altre cose fungibili ricevuti in garanzia (salvo l’obbligo di restituire l’eccedenza, ex art. 1851 c.c.) resta sottratto alla revocatoria, operando la compensazione come modalità tipica di esercizio della prelazione.