Il patto sulle spese condominiali prevale sulla legge

Cass. Sez. VI, 7.10.2013 n. 22824

Diritto immobiliare – comunione e condominio

In materia di condominio, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell’edificio vanno ripartite tra i condomini in modo diverso dal criterio legale di ripartizione in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino (secondo quanto previsto dall’art. 1123 cc e sulla base delle tabelle millesimali) poiché questo criterio è liberamente derogabile per convenzione (quale è appunto il regolamento contrattuale di condominio), né tale deroga ha alcuna incidenza sulla disposizione inderogabile dell’art. 1136 cc (costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni) ovvero su quella dell’art. 69 disp. att. cc (modifica delle tabelle millesimali), in quanto, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, queste ultime disciplinano rispettivamente i diversi temi della costituzione dell’assemblea, della validità delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.