I pagamenti non autorizzati non portano sempre alla revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo

Cass. Sez. I, 19.2.2016 n. 3324

Diritto fallimentare – concordato preventivo – pagamenti – legittimità – condizioni

I pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato non comportano l’automatica revoca, ai sensi dell’art. 173 u.comma l. fall., dell’ammissione alla procedura, la quale consegue solo all’accertamento, che va compiuto dal giudice del merito, che tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori, in quanto pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.