Le singole operazioni di investimento sono risolvibili

Cass. Sez. I, 31.3.2021 n. 8997

Diritto finanziario – ordini di investimento – risoluzione – ammissibilità

Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo.