Per la nullità di un contratto vale solo la legge in vigore al momento della sua conclusione

Cass. Sez. II, 29.2.2016 n. 3926

Diritto delle obbligazioni e contratti – nullità – abrogazione – irrilevanza

L’illiceità (e la conseguente invalidità) del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e, pertanto, il negozio giuridico nullo all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore.