La banca non deve negoziare l’assegno quando l’alterazione sia percepibile secondo la normale diligenza bancaria

Cass. Sez. I, 3.5.2016 n. 8731

Diritto bancario – assegno – negoziazione – alterazione – visibilità – criteri

La banca trattaria, cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione.