Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo; quello edilizio si

Cass. Sez. I, 27.12.2013 n. 26622

Diritto commerciale – Diritto bancario – mutuo fondiario – nullità

Il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo. Mentre il mutuo di scopo o edilizio, infatti, è connotato dall’obbligo del mutuatario di realizzare l’attività programmata, sicché la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e la presenza della clausola di destinazione comporta allora che, qualora non sia poi realizzato il progetto, il contratto è nullo (nullità ora ricondotta alla mancanza di causa negoziale ai sensi dell’art. 1418 c.c., ora all’illiceità della causa stessa per essere stato il contratto voluto e attuato in frode alla legge ex art. 1344 c.c.), invece il credito fondiario “ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”.
Esso “monetizza” nell’immediato il valore di scambio del bene immobile, pur senza procedere il mutuatario alla dismissione di esso, e permette, a differenza ad esempio del mutuo ordinario o dell’apertura di credito, una durata medio-lunga, ciò essendo sufficiente ad integrarne la causa concreta. Va, dunque, ribadito che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo, dal momento che non ne è elemento essenziale il patto di destinazione della somma mutuata a fini di miglioramento dei fondi sui quali è costituita l’ipoteca, che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata.