La nozione di mercato rilevante per la concorrenza

Cass. Sez. I, 19.5.2016 n. 10336

Diritto commerciale – concorrenza sleale – mercato rilevante – definizione

Uno dei presupposti per l’accertamento della esistenza della concorrenza sleale, la cui assenza impedisce ogni concorrenza, è costituito dall’esistenza della comunanza di clientela che è data non già dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono all’acquisto di tutti quei prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare. La comunanza della clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. Per quanto concerne, in particolare, l’ambito geografico, ciò che viene in gioco è l’accertamento del mercato di riferimento, ovvero, nel c.d. mercato rilevante, che è quello nel quale operano ovvero, secondo la naturale espansività delle attività economiche, possono operare gli imprenditori in controversia.