Cass. Sez. I, 1.12.2016 n. 24543
Diritto bancario – titoli di credito – libretti di deposito al portatore – pagamento – liberazione – condizioni
La legge di circolazione del libretto attribuisce la legittimazione all’esercizio del diritto menzionato nel titolo al portatore, cioè al possessore che lo presenti al debitore, anche se il titolo sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato. Non incide su tali fondamentali regole civilistiche della circolazione del titolo al portatore l’eventuale inesatto adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 10 Dlgs. 461/1997: si tratta invero di norma dettata ad altro fine e in un diverso ambito, essendo diretta a consentire alla Amministrazione fiscale di conoscere il percettore del reddito generato dall’operazione. Il pagamento al soggetto legittimato dal possesso del titolo non è qualificabile come gravemente colposo (né tantomeno doloso) se la banca, nel pagare il titolo, abbia identificato diligentemente il presentatore del titolo e non le risulti alcun elemento – non solo la mancanza del decreto di ammortamento – che avrebbe giustificato il sospetto sulla acquisizione di tale possesso da parte del medesimo.