La deroga alla decadenza ex art. 1957 cc è legittima

Cass. Sez. Un., 29.1.2024 n. 2607

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – decadenza ex art. 1957 cc – deroga – legittimità

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.