La causa per revocatoria non può essere estesa nei confronti del successivo sub-acquirente

Cass. Sez. III, 6.12.2023 n. 34214

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – sub-acquirente – estensione – inammissibilità

Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell’acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire in corso di giudizio un’ulteriore domanda nei confronti del terzo sub-acquirente, poiché la domanda nei confronti di quest’ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall’art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell’art. 66, comma 2, l.fall., ampliare “a cascata”, l’ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell’alienante caduto in fallimento.