Il terzo può dare la prova della interposizione fittizia senza limiti

Cass. Sez. VI, 2.7.2015 n. 13634

Diritto delle obbligazioni e contratti – interposizione fittizia di persona – prova per testimoni o presunzioni – ammissibilità

In tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia – che si ha quando la proprietà del bene viene simulatamente intestata a persona diversa dall’effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi – è soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa) ai limiti di cui all’art. 1417 cod. civ., nel senso che l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere pro­vato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato.