La responsabilità dell’intermediario finanziario è contrattuale

Cass. Sez. I, 23.5.2016 n. 10640

Diritto finanziario – obblighi informativi – inadempimento – responsabilità contrattuale – sussistenza

La responsabilità dell’intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest’ultimo i rischi dell’investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro (o contratto d’investimento) intercorrente tra le parti. L’onere della prova va quindi ripartito secondo il disposto ex art. 1218 cod. civ., sicché spetta all’investitore allegare l’inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell’intermediario e provare il pregiudizio conseguente, mentre incombe sull’intermediario provare d’aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta.