Gli interessi moratori che rispettino il tasso soglia possono comunque essere ridotti a equità

Cass. Sez. III,17.10.2019 n. 26286

Diritto bancario – contratti bancari – interessi moratori – penale – riduzione ad equità – applicazione

Per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l’art. 1815/2 cc, che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il tasso soglia che determina la presunzione assoluta di usurarietà ex art. 2 Legge 108 del 1996, e l’art. 1384 cc, secondo cui il giudice può ridurre a equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all’apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il TEGM) e, comunque, l’obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pure nella minor somma ritenuta equa.