L’indennizzo diretto nel caso di collisione tra più di due veicoli

Cass. Sez. III, 7.2.2017 n. 3146

Responsabilità civile e assicurazioni – risarcimento danni – indennizzo diretto

La procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno. Il principio risponde alla ratio della disposizione di cui all’art. 149 che ha introdotto la possibilità di ricorrere alla speciale procedura di indennizzo diretto proprio per semplificare gli adempimenti necessari ad ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui il sinistro abbia causato solo danni a cose e/o lievi danni alle persone. L’assicurato, per ottenere il risarcimento, può dunque rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, che gestirà la pratica per conto della compagnia della controparte responsabile, per poi regolare in via compensativa i rapporti con quest’ultima. Ed è proprio la configurazione di tale meccanismo di rappresentanza e compensazione tra le due compagnie assicuratrici che impedisce il ricorso a tale procedura nel caso in cui siano coinvolti altri soggetti responsabili, circostanza che richiede inevitabilmente il coinvolgimento di una terza compagnia di assicurazione.