Il conduttore che non restituisce l’immobile commerciale in attesa del pagamento dell’indennità di avviamento deve pagare il canone

Cass. Sez. III, 20.1.2016 n. 890

Diritto immobiliare – locazione ad uso diverso – avviamento commerciale – indennità – corresponsione – inadempimento – mancato rilascio

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della medesima legge), in ragione della interdipendenza tra l’obbligazione del locatore di corrispondere l’indennità di avviamento e quella del conduttore di restituire l’immobile locato alla cessazione del rapporto, ove persista la duplice inadempienza di dette obbligazioni, il conduttore è esonerato soltanto dal pagamento del maggior danno ex art. 1591 cod. civ., mentre, in attesa del pagamento dell’indennità di avviamento, è comunque obbligato a corrispondere il canone convenuto per la locazione. Ciò sulla premessa di fondo per cui tra le obbligazioni del locatore (di pagare l’indennità di avviamento) e del conduttore (di restituire l’immobile locato ad uso commerciale) sussiste una precisa interdipendenza sostanziale (prima ancora che processuale, ai sensi dell’art. 69 della legge n. 392 del 1978), con la conseguenza che “il conduttore che rifiuta la restituzione dell’immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell’indennità per l’avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di questo.