Il tasso Euribor manipolato comporta la nullità della clausola determinativa degli interessi

Cass. Sez. III, 13.12.2023 n. 34889

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – Euribor – manipolazione – nullità

Va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, quale quello di manipolazione dell’Euribor tra il settembre 2005 ed il maggio 2008 dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013. La decisione della Commissione deve ritenersi prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione. Il valore di prova privilegiata, inoltre, prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.