Il giudice che muta di sua iniziativa il fatto costitutivo della domanda viola l’obbligo di pronunciarsi nei limiti di questa

Cass. Sez. II, 2.9.2014 n. 18514

Diritto processuale civile – decisione ultra petita – mutamento causa petendi – sussistenza

Il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione, ma incontra il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte e dei fatti dedotti sui quali le parti hanno avuto la possibilità di dedurre, produrre e contraddire in modo che siano lasciati immutati il “petitum” e la “causa petendi”, senza l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto, del tutto non considerati dalle parti.
Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione sostituendo i fatti costitutivi della pretesa.
Infatti, ai fini della identificazione della “causa petendi” posta dalla parte a base della domanda non rilevano solo le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta ed è compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa.