Se non annotato sull’atto di matrimonio il fondo patrimoniale non è opponibile ai terzi

Cass. Sez. III, 23.9.2013 n. 21725

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – Diritto di famiglia e minori – Fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo se sia stata annotata a margine dell’atto di matrimonio; infatti la trascrizione del fondo alla conservatoria dei registri immobiliari prevista dall’art. 2647 cc ha una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe, essendo irrilevante che i terzi conoscano il fondo in altro modo.
Sono responsabili il notaio rogante il fondo patrimoniale ex art. 1218 cc, l’Ufficiale di Stato Civile ex art. 2043 cc, ed il Comune ex art. 2049 cc, qualora non lo abbiano rispettivamente richiesto e annotato esponendo i beni alle richieste dei creditori.