Cass. Sez. VI, 30.1.2020 n. 2077
Diritto delle obbligazioni e contratti – fondo patrimoniale – azione revocatoria ordinaria – gratuità – sussistenza
La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia configura un atto a titolo gratuito ed è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l’esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.