Dopo la fine dell’usufrutto, la domanda per ottenere la disponibilità del bene è di rivendicazione e non di restituzione

Cass. Sez. II, 22.12.2014 n. 27158

Diritto immobiliare – proprietà – rivendica – usufrutto – sussistenza

Il diritto al rilascio del bene dopo la cessazione del diritto del’usufruttuario trova il suo fondamento nel diritto del proprietario (e solo di questi) a conseguirne la piena disponibilità dopo il consolidamento della nuda proprietà. Ricorre, insomma, in ipotesi una fattispecie di indubbia realità dell’azione proposta. In altre parole l’istanza di rilascio del bene detenuto senza titolo dal coniuge della usufruttuaria deceduta deve essere qualificata come azione di rivendica e non come mera azione personale di restituzione.