La fideiussione ha la stessa durata del contratto garantito

Cass. Sez. VI, 26.11.2014 n. 25171

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – fideiussione – durata – recesso

La fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento di una o più determinate prestazioni si protrae quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito. Diversamente, si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall’impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo avere indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge fra le parti (art. 1372 cc) ed i contraenti sono tenuti a comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell’esecuzione del contratto medesimo.