Anche nel fallimento si può vendere il bene con la riduzione di un quarto

Cass. Sez. I, 26.8.2021 n. 23486

Diritto della crisi di impresa – fallimento – vendita – condizioni

In caso di vendita coattiva di un immobile, effettuata direttamente dal giudice delegato del fallimento, l’offerta ribassata è valida non oltre ¼ rispetto al prezzo fissato nell’ordinanza. Il giudice, in caso di unica offerta, può aggiudicare il bene dando conto del fatto che non esistono serie possibilità di ottenere un prezzo superiore con una nuova vendita.