Fino alla dichiarazione di fallimento decorrono gli interessi moratori commerciali

Cass. Sez. VI, 8.2.2017 n. 3300

Diritto fallimentare – crediti – interessi commerciali – decorrenza

Il divieto di riconoscimento degli interessi moratori commerciali per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002) decorre solo dal momento della dichiarazione di fallimento, per cui rimane fermo il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all’accertamento dell’insolvenza del debitore; tali interessi, infatti, si producono automaticamente senza necessità di formale messa in mora del debitore, in quanto la disciplina dei crediti nati nelle cd. «transazioni commerciali» tra imprese hanno un loro peculiare statuto imposto dal diritto comunitario, di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni del diritto concorsuale (artt. 54 e 55 legge fall.) che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune.